Revisore unico dei conti

In applicazione all’art. 17 della L.R. n. 21/2014, il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti).

Durata dell'incarico: 5 anni.