Competizioni Sportive - Art.9 Codice della Strada

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/2021, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1 gennaio 2021, esercita le funzioni in materia di viabilità ex provinciale regionale tramite gli Enti di Decentramento.

L’Ente di Decentramento Regionale di Udine rilascia autorizzazioni per gare effettuate su tutta la viabilità ordinaria della Regione (quando sono interessati almeno due Comuni) e quindi su strade statali, regionali, regionali locali (ex provinciali) e comunali, quando la località di partenza è situata nel territorio di competenza.
 


Ai sensi del’art.9 del  Codice della Strada_D.lgs. 285/92,  senza preventiva specifica autorizzazione sono vietate le competizioni atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale e con veicoli a motore lungo le strade ed aree pubbliche.
L'autorizzazione in argomento è rilasciata:
• dal Comune (se interessa le strade  di un solo Comune) in cui devono avere luogo le competizioni, da richiedere almeno 15 gg prima della gara.
• dalla Regione per  tramite  gli Enti di Decentramento per le competizioni che interessano più Comuni. Le funzioni sono svolte dall’Ente di Decentramento dove è previsto l’inizio dell’evento (partenza), anche nel caso in cui le competizioni interessino il territorio di più Enti, da richiedere almeno 30 gg prima della gara.

Per tutte le competizioni sportive, l'autorizzazione è subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di una assicurazione per la responsabilità civile, che deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni causati alle strade e alle relative attrezzature.
Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nell'autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della strada, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.
Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso o al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice, di competenza prefettizia (Prefetto), come anche nel caso di evento dentro il centro abitato su arteria non comunale quali statali/regionali/regionali locali (Prefetto) ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, di competenza comunale (Sindaco).
Per le autorizzazioni relative a competizioni motoristiche i promotori devono ottenere: il nullaosta ministeriale, allegando il preventivo parere del CONI. Il parere non è richiesto per le competizioni di regolarità, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la competizione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della Federazione di competenza.
Inoltre il Regolamento di Gara, nel caso degli eventi motoristici, dovrà esser vistato dal  CSAI .
L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni motoristiche è subordinata all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara. Il collaudo può essere omesso quando, anziché di competizioni di velocità, si tratti di competizioni di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
Le manifestazioni non agonistiche, non rientrano nell’art. 9 del Codice della Strada ma soggiacciono ad altra normativa vd. T.U.LP.S., pertanto, qualora sia assente la caratteristica di competitività tra concorrenti, o per le competizioni ciclistiche a carattere agonistico che si svolgono in circuiti chiusi al traffico sono escluse dalla disciplina dell'art. 9 del Codice (punto 9, circolare Ministero Interno n. 300/A/26784/116/1 del 1997).
Le stesse saranno soggette a semplice comunicazione da inviare agli organi di polizia, Questura, Prefettura  ai Comuni e nel caso agli enti proprietari delle strade interessati dalla manifestazione stessa.

Le istanze in argomento vanno indirizzate al seguente ufficio:
Ente di Decentramento Regionale di Udine
Piazza Patriarcato, 3 - 33100 Udine (UD)
PEC: edr.udine@certregione.fvg.it

Le istanze, ai sensi del C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale), dovranno essere inviate preferibilmente in formato elettronico, via PEC, all’indirizzo: edr.udine@certregione.fvg.it, o in alternativa ma in forma residuale, per chi non possieda un domicilio elettronico (PEC), in formato cartaceo, all’ Ente di Decentramento Regionale di Udine come sopra indicato.

L’istanza stessa, a lucro di tempo, va inviata contestualmente alla Prefettura ed a tutti gli Enti proprietari/concessionari delle strade interessate dalla competizione sportiva.

    DOCUMENTAZIONE A CORREDO NECESSARIA:

    • Modulo di istanza (vedasi modulistica);
    • n. 1 (uno) marca da bollo da € 16,00 per l'atto autorizzativo finale - SALVI I CASI DI ESENZIONE;
    • planimetria in adeguata scala con evidenziato in colore e in forma riproducibile la partenza, il percorso di gara ed i trasferimenti e nel caso delle motoristica le Prove Speciali soggette a collaudo;
    • Cronoprogramma della manifestazione e tempistiche;
    • Assicurazione evento;
    • Regolamento gara vistato;
    • Parere ministeriale (motoristiche);
    • Collaudo percorso (motoristiche);