Accesso civico

L'accesso civico è stato introdotto dal D.Lgs. n. 33/2013 quale espressione dei principi di pubblicità e trasparenza.

> Accesso civico semplice 

È disciplinato dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, che afferma che l'«obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione».  

> Accesso civico generalizzato

È disciplinato dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, che afferma che «[a]llo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis».

> Registro degli accessi

Ultimo aggiornamento: mercoledì 28 luglio 2021