Istanze di emissione ordinanza viabilità
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992, le limitazioni della circolazione su strade regionali locali devono essere regolamentate da apposite ordinanze rilasciate da:
- l'Ente proprietario della stada nel caso di sospensione temporanea della circolazione, previa autorizzazione alla deviazione da parte degli altri enti interessati alla deviazione del traffico veicolare;
- l'Ente proprietario della strada nel caso di sensi unici alternati al di fuori del centro abitato;
- il Comune di competenza nel caso di sensi unici alternati nel centro abitato. In questo caso l'Ente proprietario preventivamente rilascerà apposito parere a riguardo.
Alla richiesta devono essere allegate:
- planimetria in scala adeguata con indicato il tratto interessato alla limitazione della circolazione;
- autodichiarazione marche da bollo;
- fotocopia del documento di identità valido del richiedente.
In caso di chiusura della strada, si allega anche:
- planimetria in scala adeguata delle deviazioni stradali da attivare;
- modulo di raccolta di informazioni preliminari sulla deviazione, con ricevuta di consegna ad Arriva Udine S.p.A..
La richiesta deve essere trasmessa all'Ente di Decentramento Regionale di Udine (edr.udine@certregione.fvg.it):
- almeno 15 giorni prima della data presunta di inizio validità, nel caso di istituzione di sensi unici alternati;
- almeno 30 giorni prima della data presunta di inizio validità, nel caso di chiusura al traffico della strada.