Istanze di emissione ordinanza viabilità

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992, le limitazioni della circolazione su strade regionali locali devono essere regolamentate da apposite ordinanze rilasciate da: 

  •  l'Ente proprietario della stada nel caso di sospensione temporanea della circolazione, previa autorizzazione alla deviazione da parte degli altri enti interessati alla deviazione del traffico veicolare;
  • l'Ente proprietario della strada nel caso di sensi unici alternati al di fuori del centro abitato;
  • il Comune di competenza nel caso di sensi unici alternati nel centro abitato. In questo caso l'Ente proprietario preventivamente rilascerà apposito parere a riguardo.

Alla richiesta devono essere allegate:

  • planimetria in scala adeguata con indicato il tratto interessato alla limitazione della circolazione;
  • autodichiarazione marche da bollo;
  • fotocopia del documento di identità valido del richiedente.

In caso di chiusura della strada, si allega anche:

  • planimetria in scala adeguata delle deviazioni stradali da attivare;
  • modulo di raccolta di informazioni preliminari sulla deviazione, con ricevuta di consegna ad Arriva Udine S.p.A..

La richiesta deve essere trasmessa all'Ente di Decentramento Regionale di Udine (edr.udine@certregione.fvg.it):

  • almeno 15 giorni prima della data presunta di inizio validità, nel caso di istituzione di sensi unici alternati; 
  • almeno 30 giorni prima della data presunta di inizio validità, nel caso di chiusura al traffico della strada.