Conferenze territoriali

Art. 32 della L.R. n. 21/2019 - Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado

1. In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado. Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attività di supporto amministrativo.

2. Fanno parte di ciascuna Conferenza i sindaci dei Comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della rispettiva Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci degli altri Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.

3. Le Conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

4. Per la validità delle riunioni delle Conferenze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.